Art. 8 · Riposo giornaliero
Capo II

Art. 8

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Riposo giornaliero

In vigore dal 11 giu 1968
1. La durata minima del riposo giornaliero è di 17 ora in residenza e di 8 ore fuori residenza. 2. Il riposo giornaliero in residenza deve essere aumentato a 18 ore quando segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell' o quando sia preceduto da riposo fuori residenza. 3. La media per turno dei riposi giornalieri in residenza di cui al precedente punto 2 deve essere almeno di 20 ore; alla media concorrono anche le ore del riposo settimanale eccedenti le 24 quando il riposo stesso segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell' o quando sia preceduto da riposo fuori residenza. 4. Il riposo giornaliero può essere ridotto: in residenza, a 16 ore quando sia preceduto da lavoro non superiore a 6 ore (5 ore per il personale di macchina); fuori residenza, a 7 ore per i soli servizi di turno. 5. Il riposo fuori residenza non deve superare 12 ore; tuttavia può raggiungere il limite di 14 ore qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto del limite di 12 ore. 6. Fra due riposi in residenza può esservi un solo riposo fuori residenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-8