Art. 6 · Disposizioni varie
Capo I

Art. 6

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Disposizioni varie

In vigore dal 4 giu 1960
1. Per il personale interessato alla circolazione dei treni, i turni di lavoro, sono stabiliti in base alle ore di orario dei treni stessi. Una copia degli orari e dei turni di lavoro deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza. Per il personale delle stazioni, i turni di lavoro devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti. 2. In caso di forza maggiore o per eccezionali necessità di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potrà essere superato. In tali casi le prestazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti. È obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, appena possibile, alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente . Il personale non può, invocare, il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio. 3. Per esigenze di servizio o per difficoltà nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale potrà essere spostato di uno o due giorni. 4. Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, i riposi settimanali del personale, escluso quello dei treni e di macchina, possono essere differiti per non più di un mese; detto provvedimento può essere attuato per non più di due riposi in ciascun mese solare. In tale caso i riposi stessi possono essere raggruppati in numero non superiore a tre, la cui durata complessiva deve essere uguale alla durata del primo aumentata di 24 ore per ciascuno degli altri. 5. Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purchè in un anno solare sia comunque garantito il godimento di cinquantadue riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'. 6. In particolari ricorrenze, il direttore generale può lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non più della metà dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio uno sia indispensabile per la circolazione dei treni.
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