Art. 4 · Riposo settimanale - Festività infrasettimanali
Capo I

Art. 4

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Riposo settimanale - Festività infrasettimanali

In vigore dal 4 giu 1960
1. Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale - comprendente una intera giornata solare - la cui durata sarà di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente. 2. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale è concesso la domenica. 3. I riposi settimanali e le festività infrasettimanali cadenti in periodo di assenza, escluse quelle per congedo annuale e per congedo speciale, sono assorbiti dalle assenze stesse. 4. Le festività infrasettimanali coincidenti con i riposi settimanali di turno sono da questi assorbite. 5. I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata, a cui manchi la possibilità di rientrare in residenza, usufruiranno del riposo settimanale nella località di missione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-4