Capo II
Art. 16
16 / 17Norme transitorie
In vigore dal 11 giu 1968
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento troveranno applicazione nei riguardi del personale dei treni nonché del personale di macchina in servizio sulle locomotive, con esclusione, quindi, del personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri per il quale restano in vigore le disposizioni di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433.
2. Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilità di personale per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverrà, temporaneamente, secondo le norme previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina in servizio sulle locomotive viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme di cui al citato capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, una particolare indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 31 luglio 1957, n. 685.
3. Successive applicazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento al personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri potranno essere attuate solo a condiziona di realizzare sul piano organizzativo economie equivalenti al relativo maggior onere.
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