Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 11 giu 1968
I turni sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento orario estivo ed autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali. Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda il supero dei limiti di cui ai punti 2, 3 secondo comma e 7 dell' lo stesso dovrà essere applicato soltanto se accettato dai rappresentanti sindacali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-14