Art. 11 · Assenza dalla residenza
Capo II

Art. 11

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Assenza dalla residenza

In vigore dal 11 giu 1968
La durata dell'assenza dalla residenza deve essere contenuta nei limiti più ristretti e non deve superare le 30 ore. Qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto di detto limite, l'assenza dalla residenza può raggiungere un massimo di 32 ore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-02;433#art-11