Art. 55
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo SETTIMO

Art. 55

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In vigore dal 14 giu 1960
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dello Istituto. Esse non potranno essere, comunque, inferiori a quelle determinate per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-55