Art. 54
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo SETTIMO

Art. 54

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In vigore dal 14 giu 1960
I diploma conferiti dall'Istituto, vengono rilasciati dal direttore, secondo le vigenti disposizioni e debbono essere anche sottoscritti dal direttore amministrativo. Nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia concessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-54