Art. 49
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo SETTIMO

Art. 49

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In vigore dal 14 giu 1960
Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza. Nessuno può essere ammesso a sostenere gli esami di diploma, o conseguire il diploma, se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, sopratasse e contributi salvo che, in quest'ultimo caso, abbia ottenuto la relativa dispensa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-49