Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo SETTIMO
Art. 46
46 / 134In vigore dal 14 giu 1960
Le punizioni che le autorità accademiche, possono infliggere, secondo le gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:
1) l'ammonizione;
2) l'interdizione temporanea da uno o più corsi.
3) la sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
4) l'esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami;
a) l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;
b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi è inflitta dal Consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;
c) la sospensione dagli esami è inflitta dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore;
d) l'esclusione temporanea dall'istituto è inflitta dal Consiglio direttivo sentito l'incolpato, in seguito a relazione del direttore.
Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quialo fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere, udito dal Consiglio direttivo.
Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica.
Dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-46