Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo QUARTO
Art. 32
32 / 134In vigore dal 14 giu 1960
Il professore ha l'obbligo di svolgere le lezioni, di tenere le conferenze e di praticare le esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario, di intervenire alle riunioni dei Consessi accademici di cui fa parte e di prendere parte alle Commissioni degli esami di diploma e di profitto. Se, durante l'anno, egli intenda mutare l'ora assegnata alla sua lezione, deve farne richiesta al direttore, il quale, quando non si tratti di mutamento temporaneo, provvederà sentito il Consiglio dei professori.
Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, il professore non possa fare lezione, deve tenere informato l'Ufficio di direzione, perché gli studenti ne siano avvertiti.
Quando l'assenza di un professore incaricato determinata da motivi di salute abbia a protrarsi notevolmente, il direttore può proporre al Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei professori, la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dell'Istituto per non oltre dodici lezioni all'anno. Ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive, l'incarico può essere revocato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-32