Art. 25
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo TERZO

Art. 25

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In vigore dal 14 giu 1960
Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di scuola media di secondo grado, valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo; c) in una prova pratica di educazione fisica in base al vigenti programmi di educazione fisica per gli istituti secondari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226, e riportati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 6 novembre 1952, n. 45. I candidati prima di essere ammessi a sostenere le prove b) e c) del concorso di ammissione dovranno essere stati riconosciuti fisicamente ed attitudinalmente idonei, da apposita Commissione medica dell'Istituto, il cui giudizio collegiale è insindacabile. L'ammissione viene effettuata secondo l'ordine di graduatoria, determinato dall'esito delle prove, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto, per l'ammissione, risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
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