Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 129
129 / 134In vigore dal 14 giu 1960
Il Consiglio di amministrazione ha le attribuzioni e le funzioni del Consiglio di disciplina per tutto il personale amministrativo, di ragioneria, di ordine e subalterno.
Al personale amministrativo, di ragioneria e di ordine che non adempie tutti i suoi obblighi di ufficio, o comunque viene meno ai propri doveri, sono applicabili, secondo la gravità delle mancanze e salvo eventuale azione civile e penale le seguenti punizioni:
1) la censura;
2) la sospensione del grado con privazione dello stipendio, fino a sei mesi;
3) il licenziamento.
Le punizioni suddette sono inflitte dal presidente su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, il presidente ha facoltà, nei casi di urgenza, e per gravi motivi di sospendere il personale dall'ufficio ed interdirgli l'accesso all'Istituto, riferendone subito al Consiglio di amministrazione.
Al personale subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:
a) la multa in misura non superiore a L. 500;
b) la riduzione dello stipendio in misura non superiore a un quinto e di durata non superiore a sei mesi;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a sei mesi;
d) il licenziamento.
La multa è inflitta dal direttore amministrativo per mancanze nel servizio che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio stesso e non costituiscono grave insubordinazione.
Per mancanze più gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene di cui alle lettere b), c) e d), le quali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o per iscritto. Se si tratta di licenziamento l'incolpato ha un termine di dieci giorni per presentare le proprie difese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-129