Art. 124
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 124

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In vigore dal 14 giu 1960
Gli impiegati hanno l'obbligo di coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, senza riguardo a limite di attribuzioni o di orario. Il lavoro prestato oltre il normale orario di servizio verrà retribuito nei limiti ed ai sensi delle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-124