Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 124
124 / 134In vigore dal 14 giu 1960
Gli impiegati hanno l'obbligo di coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, senza riguardo a limite di attribuzioni o di orario.
Il lavoro prestato oltre il normale orario di servizio verrà retribuito nei limiti ed ai sensi delle disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-124