Art. 109
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 109

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In vigore dal 14 giu 1960
Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto prima dell'accettazione che dovrà seguire entro un mese dalla presentazione dell'istanza relativa. Trascorso tale termine, senza che si sia adottato alcun provvedimento, le dimissioni, si intendono accettate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-109