Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 109
109 / 134In vigore dal 14 giu 1960
Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto prima dell'accettazione che dovrà seguire entro un mese dalla presentazione dell'istanza relativa.
Trascorso tale termine, senza che si sia adottato alcun provvedimento, le dimissioni, si intendono accettate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-109