Art. 105
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 105

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In vigore dal 14 giu 1960
Il congedo ordinario viene concesso sempre che non ostino motivi di servizio e non può essere contemporaneamente rilasciato a può di due impiegati. Il congedo è sempre revocabile per esigenze di ufficio. Per la durata di esso si terrà calcolo delle assenze fatte durante l'anno, salvo che queste non siano determinate da infermità o da lutti domestici. Gli impiegati che riassumono servizio dopo un periodo di aspettativa o di disponibilità non possono usufruire di congedo se non dopo dieci mesi di servizio continuativo. Il congedo dell'anno in corso non può essere cumulato con quello non goduto, per qualsiasi ragione, nell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-105