Art. 100
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 100

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In vigore dal 14 giu 1960
L'indennità di trasferta da assegnare ai funzionari che per ragioni di ufficio, si debbono recare fuori residenza, sono le stesse di quelle previste per gli impiegati dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-100