Art. 10
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo SECONDO

Art. 10

10 / 134
In vigore dal 14 giu 1960
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto nei casi e con le modalità previste dall' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-10