Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 giu 1960
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli della legge 7 febbraio 1959, n. 88. Il pareggiamento non può aver per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1960 Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 119. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-rd-2