Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduta la domanda presentata in data 15 luglio 1959 dal presidente del Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport, con sede in Napoli, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Napoli, ai sensi, degli della citata legge n. 88; Veduto il proprio decreto in data 21 maggio 1959, n. 448, col quale il Centro anzidetto è stato eretto in ente morale; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunità di accogliere la presetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . È approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Napoli, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a totale carico del Centro anzidetto e degli enti in esso Centro rappresentati.
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