Art. 5
Statuto Istituto di credito dondiario della Regione marchigianaTitolo II

Art. 5

Abrogato5 / 31
In vigore dal 30 mar 1960 al 10 feb 1971
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo . Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;151#art-sid-5