Art. 9
Capo I

Art. 9

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In vigore dal 11 feb 1961
Nei concorsi per esami e per titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica, o pratica e di una lezione. Nei concorsi riservati agli, insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica l'esame consta della sola lezione. Le tabelle A, B, D, E ed F, annesse al presente decreto, determinano in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o la pratica e indicano il contenuto delle singole prove. La tabella C stabilisce agli effetti di cui al precedente comma, lo elenco delle materie artistiche. Il diario delle prove scritte, grafiche e pratiche è stabilito dal Ministro ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-9