Capo I
Art. 5
5 / 29In vigore dal 11 feb 1961
Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e siano in possesso, a norma dello della legge 13 marzo 1958, n. 165, dei seguenti requisiti:
a) si trovino a non più tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;
b) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a, "valente".
Agli effetti del raggiungimento delle posizioni di anzianità di cui ai precedenti commi, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, sempre che il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-5