Capo I
Art. 3
3 / 29In vigore dal 11 feb 1961
Per ciascuna materia o gruppo di materie, compreso nelle annesse tabelle, sono indetti, nel termine stabilito dall':
a) un concorso per esami e per titoli per il conferimento di un'aliquota di posti pari alla metà del numero degli insegnanti, iscritti nel ruolo organico corrispondente, la cui anzianità di ordinario, calcolata al 1 ottobre successivo, risulti inferiore di tre anni rispetto a quella prescritta, per il normale passaggio alla terza classe di stipendio della rispettiva carriera, dalle tabelle B e C annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165;
b) un concorso per soli titoli per il conferimento di un'aliquota di posti pari ad un quarto del numero degli insegnanti, iscritti nel ruolo organico corrispondente, la cui anzianità nella terza classe di stipendio della rispettiva carriera, calcolata al 1 ottobre successivo, risulti inferiore di tre anni rispetto a quella prescritta dalle citate tabelle per il normale passaggio, quando previsto, alla quarta classe di stipendio.
Qualora il numero degli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) sia inferiore rispettivamente a due e a quattro, il concorso per merito distinto è indetto per un solo posto. In ogni altro caso la frazione di posto si computa per intero, purchè sia almeno pari alla metà.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-3