Art. 29
Capo II

Art. 29

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In vigore dal 11 feb 1961
L'aumento periodico anticipato di cui al precedente articolo è attribuito agli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria dal provveditore agli studi competente per territorio, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1955, n. 766. Agli insegnamenti degli Istituti d'istruzione artistica l'aumento è attribuito dal Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 112. - VILLA
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