Art. 25
Capo II

Art. 25

25 / 29
In vigore dal 11 feb 1961
Alle operazioni di scrutinio procedono le seguenti Commissioni: una per gli insegnanti delle Scuole di istruzione media e di avviamento professionale; una per quelli degli Istituti di istruzione classiva, scientifica e magistrale; un'altra per quelli degli Istituti di istruzione tecnica; una quarta per gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica ed un'altra, infine, per quelli di educazione fisica. Ciascuna delle prime tre Commissioni è composta: a) dal capo del servizio corrispondente, che la presiede; b) da due ispettori centrali per l'insegnamento medio e da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata; c) da un preside e da due professori ordinari del corrispondente ordine di scuole, ciascuno dei quali è scelto fra terne di capi di Istituto e professori designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La Commissione per lo scrutinio degli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica è composta: a) dal capo del servizio corrispondente, che la presiede; b) da un ispettore centrale per le Antichità e belle arti e da un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; c) da un direttore e da un professore scelti fra terne di capi di Istituto e professori delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e Scuole d'arte designati dalla IV sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, i quali prendono parte alle operazioni di scrutinio concernenti il personale dei predetti Istituti; da un direttore e da un professore scelti fra terne di capi d'Istituto e professori dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale di danza, designati dalla V Sezione del Consiglio stesso, i quali prendono parte alle operazioni di scrutinio concernenti i professori degli Istituti predetti. La direttrice dell'Accademia nazionale di danza sostituisce il direttore di Conservatorio quando le operazioni di scrutinio si riferiscono al personale dell'Accademia stessa. La Commissione per lo scrutinio degli insegnanti di educazione fisica è composta: a) dal capo del servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, che la presiede; b) da due ispettori centrali per l'insegnamento medio e da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; c) da un preside e da due professori ordinari di educazione fisica scelti fra terne di capi d'Istituto e professori designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. A ciascuna Commissione è assegnato, per il disimpegno delle funzioni di segretario, un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe. I professori da chiamare a far parte delle Commissioni previste dai precedenti commi sono designati fra coloro che abbiano già conseguito l'aumento anticipato per merito. Nella prima applicazione del presente articolo le Commissioni sono costituite senza la partecipazione dei professori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-25