Art. 20
Capo I

Art. 20

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In vigore dal 11 feb 1961
I concorsi per merito distinto hanno luogo in Roma. Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame si applicano le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di Istituti di istruzione secondaria e artistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-20