Art. 19
Capo I

Art. 19

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In vigore dal 11 feb 1961
I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-19