Art. 16
Capo I

Art. 16

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In vigore dal 11 feb 1961
Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori. Nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione, complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su 100. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla, votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello, dei posti messi a concorso. Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso. A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia, maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-16