Capo I
Art. 13
13 / 29In vigore dal 11 feb 1961
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione artistica sono composte come segue:
a) per le Accademie di belle arti:
da tre professori titolari di Accademie di belle arti, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) per i Conservatori di musica:
da due direttori titolari di Conservatorio, uno dei quali con funzioni di presidente, ed un professore titolare negli Istituti stessi;
c) per l'Accademia nazionale di danza;
dalla direttrice titolare dell'Accademia nazionale di danza, presidente, e due professori titolari della Accademia stessa;
d) per i Licei artistici:
da tre professori da scegliersi tra i titolari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, di cui almeno uno delle Accademie stesse, con funzioni di presidente;
e) per gli Istituti e Scuole d'arte;
da un direttore titolare, presidente, e due professori titolari nei predetti Istituti o Scuole.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli riservati agli insegnanti d'arte applicata sono composte nel modo previsto dalla, lettera e) del precedente comma.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli riservati agli insegnanti di materie culturali nei Licei artistici, negli Istituti e Scuole d'arte nonché nei Conservatori di musica sono composte da un professore universitario, con funzione di presidente, e da due professori in servizio nel tipo di istituto cui si riferisce il concorso.
I professori chiamati a far parte delle Commissioni relative agli istituti di istruzione artistica dovranno essere scelti tra coloro che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio prevista per il ruolo cui appartengono, fatta eccezione per i professori di Accademie di belle arti chiamati a far parte della Commissione di cui alla lettera d).
Per i concorsi per soli titoli relativi alle materie artistiche, le Commissioni sono composte come segue:
a) per le Accademie di belle arti:
da un ispettore centrale per le Antichità e belle arti, presidente, e da due professori titolari di Accademie di belle arti;
b) per i Conservatori di musica:
da un ispettore centrale per le Antichità e belle arti, presidente, da un direttore titolare di Conservatorio e da un professore titolare degli Istituti stessi;
c) per i Licei artistici:
da un ispettore centrale per le Antichità e belle arti, presidente, da un professore titolare di Accademia di belle arti e da un professore titolare di Liceo artistico;
d) per gli Istituti e Scuole d'arte:
da un ispettore centrale per le Antichità e belle arti, presidente, da un direttore titolare e da un professore titolare dei predetti Istituti o Scuole.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli riservati agli insegnanti d'arte applicata sono composte nel modo previsto dalla lettera d) del precedente comma.
Per i concorsi per soli titoli relativi alle materie culturali le Commissioni avranno la stessa composizione delle Commissioni stabilite per i concorsi per esami e per titoli.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-13