Art. 12
Capo I

Art. 12

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In vigore dal 11 feb 1961
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, per esami e per titoli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria sono composte da un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, con funzioni di presidente, da un preside e da un professore di istituto d'istruzione secondaria scelto fra i professori che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio prevista per il ruolo cui appartengono. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi riservati agli insegnanti tecnici pratici sono composte da un preside e da due professori ordinari di materie tecniche in servizio negli Istituti di istruzione tecnica. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli cono composte: a) da un professore universitario, con funzioni di presidente; b) da un ispettore centrale per l'insegnamento medio; c) da un preside o da un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria scelto tra i professori che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli riservati agli insegnanti tecnici pratici sono composte da un preside di Istituto tecnico e da due professori ordinari di materie tecniche. Per il disimpegno delle funzioni di segretario, il Ministro può aggregare alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli un funzionario di carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e possono essere integrate nel caso e nei modi previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra di loro, o con uno dei candidati, parenti o affini entro il quarto grado incluso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-12