Art. 11
Capo I

Art. 11

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In vigore dal 11 feb 1961
La lezione verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti e consta, nei casi indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, anche di un saggio di revisione e classificazione di elaborati. L'argomento della lezione è sorteggiato ventiquattro ore prima dello svolgimento di essa. Nella prima adunanza la Commissione giudicatrice stabilisce, in relazione alle esigenze del concorso, la durata della lezione. Al termine di ogni serata la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione dei voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-11