Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 ott 1961
Le scuole professionali femminili di Gorizia, Modena, Perugia e Torino sono soppresse a decorrere dal 1 ottobre 1960.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-18;1934#art-2