Art. 8
Capo II

Art. 8

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In vigore dal 8 giu 1960
Negli uffici giudiziari resta fermo l'obbligo dell'uso della lingua italiana per la compilazione delle schede del casellario giudiziale. I certificati penali sono rilasciati con la traduzione in lingua tedesca, su richiesta anche orale dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-8