Capo II
Art. 6
6 / 15In vigore dal 8 giu 1960
Su richiesta della parte che nel giudizio abbia fatto uso della lingua tedesca, è rilasciata gratuitamente, insieme con la copia dell'originale in lingua italiana, traduzione in lingua tedesca delle sentenze sia civili sia penali pronunziate dall'autorità giudiziaria. La traduzione è esente da bollo.
Gli altri provvedimenti del giudice in materia civile sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della, lingua stessa.
Si osservano le disposizioni dell', secondo comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-6