Art. 2
Capo II

Art. 2

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In vigore dal 8 giu 1960
I cittadini di lingua tedesca, che in qualsiasi veste abbiano rapporti con gli uffici giudiziari, hanno facoltà di usare la lingua tedesca in tutti gli atti relativi. Gli atti e i documenti comunque notificati a istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario che deve chiedere la traduzione a mezzo ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti è notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione è esente da bollo. Gli atti relativi a processi di competenza delle autorità giudiziarie aventi sede nella provincia di Bolzano, notificati fuori della Provincia stessa, debbono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, se redatti in lingua tedesca. La traduzione è esente da bollo.
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