Art. 14
Capo IV

Art. 14

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In vigore dal 8 giu 1960
I cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di usare tale lingua anche nei rapporti con gli uffici ed organi di polizia giudiziaria e tributaria. Si applicano il primo e il secondo comma dell'. Tutte le operazioni di polizia giudiziaria e tributaria poste in essere nei confronti di cittadini italiani di lingua tedesca debbono essere effettuate con l'assistenza di interpreti qualora il procedente non conosca la lingua tedesca. Non può essere comunque impedito l'esercizio dei poteri spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e tributaria nei casi di flagranza. Si applica agli atti di polizia giudiziaria e tributaria la disposizione dell', comma secondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-14