Art. 11
Capo III

Art. 11

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In vigore dal 8 giu 1960
Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca. Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-11