Capo III
Art. 11
11 / 15In vigore dal 8 giu 1960
Negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le lingue, italiana e tedesca.
Gli estratti e i certificati sono rilasciati anche nella lingua tedesca, se l'interessato ne faccia richiesta anche orale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-03;103#art-11