Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 gen 1960
La sospensione daziaria per lo zucchero greggio importato a reintegro dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato esportati, prevista dalla nota (a piè pagina) riferita alla voce n. 17.01 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, è prorogata a non oltre il 31 dicembre 1961.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1108#art-4