Art. 9
Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 9

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In vigore dal 26 feb 1960
La Commissione provinciale, per i compiti di accertamento di cui al secondo comma dell' della legge, si avvale della collaborazione dell'Ispettorato del lavoro e dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, nell'ambito delle rispettive competenze. Detta Commissione riferisce alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio l'esito degli accertamenti e degli studi compiuti ai fini del coordinamento previsto dal terzo comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-9