Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Art. 4
4 / 22In vigore dal 26 feb 1960
La Commissione provinciale per l'iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio, istituita presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a norma dell' della legge, viene nominata con decreto del prefetto. Con lo stesse decreto è nominato anche il segretario della Commissione designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo sceglierà fra i dipendenti dell'Ufficio stesso.
Il numero del rappresentanti sindacali previsto dalla lettera b) dell' della legge è determinato dal prefetto in relazione allo sviluppo ed alle caratteristiche locali del lavoro a domicilio.
La richiesta di designazione è fatta dal prefetto alle associazioni sindacali dei datori di lavoro e del lavoratori più rappresentative, sentito l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La rappresentanza sindacale del datori di lavoro e dei lavoratori in seno alla Commissione è paritetica.
La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno quattro suoi componenti, se la Commissione è composta di dodici o più membri, e di almeno tre suoi componenti negli altri casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-4