Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Art. 3
3 / 22In vigore dal 26 feb 1960
Gli imprenditori che ai fini dell' della legge intendono iscriversi nel Registro dei committenti devono produrre apposita domanda alla Commissione provinciale per la iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio.
L'obbligo della iscrizione nel registro dei committenti riguarda anche i piccoli imprenditori ogni qualvolta essi commettano lavoro a domicilio.
Nella domanda l'interessato deve indicare il nome, la sede della ditta e la natura dell'attività esercitata, precisando il genere di lavori che intende commettere a domicilio ed i motivi per i quali gli stessi non vengono svolti nell'interno della azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-3