Art. 20
Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 20

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In vigore dal 26 feb 1960
I lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni che tradizionalmente non venivano effettuate a domicilio, semprechè esplichino dalle attività con carattere di professionalità e in maniera prevalente, abituale e continuativa, fruiscono di tutte le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie con la osservanza dei medesimi termini e limiti previsti per i corrispondenti lavoratori interni della stessa industria. Ai lavoratori a domicilio indicati nel secondo comma dell' della legge il diritto alle prestazioni, limitatamente a quella sanitarie, sussiste per le malattie che insorgono durante i periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della riconsegna del lavoro eseguito, quali risultano dalle registrazioni apposte dai datori di lavoro sui libretti personali di controllo previsti dall' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-20