Art. 2
Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 2

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In vigore dal 26 feb 1960
I familiari dei quali il lavoratore a domicilio può avvalersi per la sua prestazione lavorativa sono il coniuge, nonché i parenti e gli affini che siano conviventi ed a suo carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-2