Art. 16
Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 16

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In vigore dal 26 feb 1960
Il lavoro notturno e festivo, agli effetti delle maggiorazioni salariali spettanti al lavoratore, deve essere autorizzato o richiesto dal committente in relazione al quantitativo di lavoro commesso ed alla urgenza della sua esecuzione, e deve risultare dal libretto di controllo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-16