Art. 12
Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 12

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In vigore dal 26 feb 1960
La Commissione centrale, nell'esercizio del compito di coordinamento previsto dall', terzo comma, della legge, formula le proposte per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della uniforme applicazione della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-12