Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
È concesso alla Scuola di guerra aerea l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.
La bandiera sarà custodita presso la Scuola di guerra aerea dal comandante della Scuola stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1959
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 44. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1191#art-1