Art. 99
AllegatoCapo XI

Art. 99

161 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario è collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto settanta anni di età. L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro, il quale provvede con decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-99