Art. 96
AllegatoCapo XI

Art. 96

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In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio; le dimissioni devono essere presentate per iscritto. L'ufficiale giudiziario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga, comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario o quando abbia avuto luogo la sospensione cautelare dalle funzioni. Se al momento in cui l'ufficiale giudiziario, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina, deve seguire entro novanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; altrimenti queste devono essere accettate. L'ufficiale giudiziario dimissionario consegue il trattamento di quiescenza che gli compete secondo le disposizioni vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-96