Allegato›Sez. II
Art. 95
123 / 189In vigore dal 1 mar 1960
Nel caso previsto dal primo comma dell', la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.
All'ufficiale giudiziario già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia stato punito con una sanzione meno grave, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico, totale o parziale, di cui all', dedotto l'eventuale assegno alimentare La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-95